Cookie policy

Il presente sito Web archivia cookie sul computer dell'utente, che vengono utilizzati per raccogliere informazioni sull'utilizzo del sito e ricordare i comportamenti dell'utente in futuro. I cookie servono a migliorare il sito stesso e offrire un servizio più personalizzato, sia sul sito che tramite altri supporti. Per ulteriori informazioni sui cookie, consultare l'informativa sulla privacy e la cookie policy. Se non si accetta l'utilizzo, non verrà tenuta traccia del comportamento durante visita, ma verrà utilizzato un unico cookie nel browser per ricordare che si è scelto di non registrare informazioni sulla navigazione.

statuto - fondazione per lo sport silvia parente

Articolo 1 - Costituzione

E' costituita la “Fondazione per lo Sport Silvia Parente”.

La Fondazione cambierà la denominazione in "Fondazione per lo Sport Silvia Parente - ETS”, a seguito dell’iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Tale locuzione verrà sempre utilizzata nella denominazione sociale, negli atti, nella corrispondenza e in qualsivoglia comunicazione rivolta al pubblico, acquisita tale qualifica.
Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della fondazione di partecipazione del Terzo Settore, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del codice civile, del D.Lgs.117 del 2017 e leggi collegate.
La Fondazione, con sede nel Comune di Bologna, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. La durata è illimitata.
La Fondazione riconosce allo sport dilettantistico una primaria e insostituibile funzione educativa, di istruzione e protezione, soprattutto dei giovani e delle categorie sociali svantaggiate.

Articolo 2 – Delegazioni e uffici

Delegazioni ed uffici potranno essere istituite con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni di supporto alla Fondazione stessa. L’ambito territoriale della Fondazione è quello regionale.

Articolo 3 – Scopi

La Fondazione, allo scopo di mantenere e ripristinare un elevato standard di servizi in favore di tutta la collettività, si propone di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale (ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs.117/2017): 

  • organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
  • educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  • organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
  • formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

La Fondazione inoltre può esercitare le seguenti attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 6 del D.Lgs.117/2017:

  • Il perseguimento di finalità di solidarietà sociale attraverso lo svolgimento di attività nel settore dello sport dilettantistico. In particolare, come attività istituzionale principale e di maggiore rilevanza e per mantenere vivo nel tempo lo spirito che ha animato le Paralimpiadi di Torino 2006, realizza progetti che favoriscano e rendano possibile la pratica dello sport dilettantistico da parte dei portatori di handicap fisici e psichici.
  • La realizzazione di progetti che favoriscano la pratica sportiva dilettantistica dei giovani a rischio di devianza ed in situazione di disagio familiare.
  • Lo svolgimento di attività dirette ad arrecare beneficio alle persone svantaggiate in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
  • Le attività come meglio indicate sopra sono svolte dalla Fondazione prevalentemente a favore di terzi rispetto ai fondatori e sostenitori.

Articolo 4 – Attività strumentali, accessorie e connesse

La Fondazione inoltre può esercitare le seguenti attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 6 del D.Lgs.117/2017:

  • Migliorare il benessere psico fisico sociale mediante la promozione di attività sportive;
  • Favorire l'inclusione sociale mediante attività ludico motorie e sportive;
  • Imprimere un cambiamento nella società in relazione a come viene percepita la disabilità mediante la partecipazione a incontri, dibattiti pubblici e seminari;
  • Promuovere uno stile di vita sano ed una vita attiva, fatta di relazioni e attività che premiano i talenti dei singoli;
  • Favorire l'accessibilità allo sport e al turismo sportivo mediante dibattiti pubblici, dialogo con la pubblica amministrazione, creazione di materiale divulgativo.

Le attività come meglio indicate sopra sono svolte dalla Fondazione prevalentemente a favore di terzi rispetto ai fondatori e sostenitori.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà raccordare la propria attività nell’ambito di iniziative nei settori di cui al precedente art.3 e del presente articolo, con quella dei Fondatori e Sostenitori e di eventuali altri enti aventi analoghe finalità, anche attraverso la partecipazione ad istituzioni od organizzazioni di coordinamento, lo sviluppo, il finanziamento e co-finanziamento di progetti specifici. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà inoltre:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione degli altri, l’assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l’assunzione in concessione o comodato o l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;
c) stipulare convenzioni e contratti per l’affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti; 
e) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico;
f) erogare premi e borse di studio;
g) svolgere attività di studio, formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d’interesse della Fondazione;
h) svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell’editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo world wide web;
i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;
j) stipulare contratti di mantenimento, istituire vincoli di destinazione sui beni, trust.

Articolo 5 – Vigilanza

L’Autorità Competente vigila sull’attività della Fondazione ai sensi dell’art. 25 del Codice Civile e delle Leggi collegate. I controlli e i poteri di cui all’art 25, 26 e 28 del Codice Civile sono esercitati dall’Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs.117 del 2017.

Articolo 6 – Patrimonio

Il patrimonio dell’ente è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio è composto:

  • dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori;
  • dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
  • dalle elargizioni fatte da enti, escluse le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
  • dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio Amministrazione, può essere destinata a incremento del patrimonio;
  • da eredità, donazioni e legati;
  • da contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  • da contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali.

Articolo 7 – Fondo di gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è impiegato per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi ed è costituito da:

  • conferimenti dei Fondatori e dei Sostenitori;
  • ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
  • entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  • proventi delle cessioni di beni e servizi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  • erogazioni liberali;
  • entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  • altre entrate compatibili con le finalità sociali e di promozione sociale;
  • rendite e proventi derivanti dal patrimonio;
  • eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
  • eventuali altri contributi di terzi.

Articolo 8 - Divieto di distribuzione degli utili

L’ente ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. 
E’ fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali nonché delle altre attività quest’ultime strumentali, accessorie e connesse di cui all’Art. 4, ovvero per l’aumento del patrimonio.

Articolo 9 - Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre dell'anno in cui la Fondazione ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica. Entro il 31.12 di ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di previsione dell’esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto economico e finanziario di quello decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l’approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta dell’Consiglio di Amministrazione in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi e nelle forme di legge. 
Il bilancio preventivo e il rendiconto annuale sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione.
Le relazioni che accompagnano i bilanci devono, tra l’altro, illustrare gli accantonamenti e gli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione.
E’ fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 10 – Qualifiche

La Fondazione riconosce le seguenti categorie di soggetti accreditati presso di essa: Fondatori e Sostenitori

Articolo 11 – Fondatori

Sono Fondatori coloro che ricoprono la carica di componente del Consiglio di Amministrazione alla data dell’ultima modifica statutaria e possono divenire Fondatori, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano al Fondo di Gestione.

Articolo 12 - Sostenitori

Possono ottenere la qualifica di Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o pri-vate, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante

(i) conferimenti in denaro o titoli in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di amministrazione;
(ii) conferimenti di beni, materiali o immateriali, e servizi;
(iii) conferimento di attività professionali di particolare rilievo, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione.

Eventuali conferimenti in denaro o titoli o beni materiali effettuati dai Sostenitori afferiscono al Fondo di Gestione della Fondazione.

Articolo 13 – Espulsione e recesso

Il Consiglio di Amministrazione decide, con deliberazione assunta con la maggioranza di due terzi, l’espulsione dei Fondatori e l’esclusione di Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa la condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione. 
Nel caso di espulsione dei Fondatori ed esclusione dei Sostenitori il Consiglio di Amministrazione da comunicazione al soggetto interessato dell’avvio del procedimento, indicando le ragioni di fatto e di diritto alla base della decisione ed assegnando termine per l’inoltro di memorie e controdeduzioni; scaduto il termine assegnato il Consiglio di Amministrazione valuta l’eventuale documentazione pervenuta e assume la decisione definitiva.
I Fondatori e i Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.
L’eventuale recesso da parte dei Fondatori e dei Sostenitori dovrà essere comunicato per iscritto alla Fondazione con preavviso di trenta giorni, indicando le ragioni di fatto e di diritto alla base della decisione

Articolo 14 – Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

  • il Consiglio di Amministrazione;
  • il Presidente;
  • il Segretario Generale
  • il Soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti

Articolo 15 – Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di sei a un massimo di dieci membri.
I Consiglieri devono essere persone fisiche che per personalità o per professionalità, competenza ed esperienza nel settore delle attività della Fondazione, possano contribuire con efficacia al perseguimento degli scopi istituzionali.
I suoi membri ricevono l’incarico per la prima volta e con pieni poteri alla prima riunione del Consiglio di Amministrazione.; la carica di Consigliere viene assunta a titolo gratuito. 
Il Consigliere ingiustificatamente assente per tre riunioni consecutive può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione. Nel caso, per qualsiasi motivo, vengano a mancare uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, fino all'ipotesi di massimo tre membri rimasti, gli stessi membri rimasti provvedono alla nomina dei mancanti; i nuovi membri del Consiglio di Amministrazione saranno nominati dal Presidente regionale dell'Emilia Romagna del CIP (Comitato Italiano Paralimpico ).

Il Consiglio di Amministrazione approva gli obiettivi e i programmi proposti dal Segretario Generale e, in particolare:

  • approva le direttive generali che disciplinano tutte le attività della Fondazione, in particolare i programmi annuali e l’approvazione dei bilanci, oltre alla valutazione complessiva dei risultati;
  • approva la relazione del Presidente sull’operato della Fondazione;
  • seleziona i campi di intervento della Fondazione;
  • delega ai singoli Consiglieri compiti e mansioni specifici e attribuisce poteri di firma e spesa;
  • nomina, al proprio interno, il Presidente della Fondazione;
  • nomina il Segretario Generale e ne determina il compenso annuo;
  • approva il bilancio preventivo e consuntivo;
  • delibera in merito all'accettazione di donazioni e lasciti;
  • in caso di gravi inadempienze e inerzia nello svolgimento delle mansioni assegnate, delibera in merito alla rimozione dall’incarico del Segretario Generale o di singoli membri del Consiglio di Amministrazione;
  • nomina il Revisore dei conti;
  • approva i regolamenti interni e delibera eventuali modifiche allo Statuto;
  • delibera in merito allo scioglimento della Fondazione secondo quanto previsto dall'articolo 22 del presente Statuto.

Articolo 16 - Presidente e Vice Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione, che riveste anche la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, è nominato dal Consiglio di Amministrazione al suo interno. Rimane in carica cinque esercizi finanziari e può essere riconfermato. 
Egli assume la rappresentanza Legale della Fondazione di fronte ai terzi e agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giuridica, tramite avvocati allo scopo nominati. Può conferire deleghe specifiche ai Consiglieri e delegare il potere di firma al Segretario Generale. 
Vigila sulla corretta e puntuale esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e sul buon andamento di tutte le attività nel rispetto dello Statuto e delle finalità istituzionali; cura le relazioni con Enti, Istituzioni e imprese pubbliche o private allo scopo di instaura-re e mantenere relazioni e rapporti di collaborazione.
In caso di impedimento del Presidente, il membro più anziano del Consiglio di Amministrazione assume la carica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione con incarichi di sola amministrazione ordinaria e fino al reintegro del Presidente nelle sue piene funzioni.
Nel caso in cui l’assenza del Presidente si protragga per oltre sessanta giorni, il Consiglio di Amministrazione procede alla nomina del nuovo Presidente entro quindici giorni dalla scadenza dei sessanta giorni di assenza.

Articolo 17 - Segretario Generale

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, resta in carica per cinque esercizi finanziari e può essere riconfermato. La carica è compatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione, in questo caso la decadenza da Consigliere comporta la decadenza dalla carica di Segretario Generale. All’atto della nomina, il Consiglio di Amministrazione:

  • determina natura del rapporto e compenso, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente;
  • nell’ambito dei poteri conferiti, provvede all’amministrazione ordinaria e alla gestione della Fondazione nell’osservanza di principi di economicità e di criteri prudenziali di rischio;
  • formula le proposte dei programmi annuali e pluriennali da sottoporre al Consiglio di Amministrazione e ne attua le delibere.

In particolare:

  • predispone il regolamento della Fondazione e lo propone al Consiglio di Amministrazione per l’approvazione;
  • convoca il Consiglio di Amministrazione in seduta straordinaria;
  • redige le proposte di bilancio preventivo e consuntivo;
  • redige la relazione annuale sull’andamento della gestione generale;
  • cura la gestione dei programmi e delle attività della Fondazione;
  • è responsabile del buon andamento dell’amministrazione generale;
  • dirige e coordina le attività, il lavoro nella sede e negli uffici distaccati e il relativo personale;
  • rappresenta la Fondazione in occasioni pubbliche e tiene i rapporti con gli uffici stampa e comunicazione.

Il Segretario Generale, nell’ambito dei poteri conferiti, ha piena autonomia decisionale, può ricevere deleghe e avere potere di firma.

Articolo 18 - Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, che lo presiede, o su iniziativa di almeno un terzo dei suoi componenti. Di norma, le riunioni si tengono trimestralmente. 
Non è prevista nessuna forma particolare per la convocazione che deve essere fatta almeno dieci giorni prima della data prevista per la riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta tre giorni prima della data fissata, anche tramite posta elettronica o analoghi strumenti di comunicazione.
L’avviso di convocazione deve contenere tutte le indicazioni informative necessarie alla partecipazione e può contenere anche l’avviso per la seconda convocazione nella medesima sede e allo stesso giorno, purchè almeno un’ora più tardi della prima convocazione.
Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri, in seconda convocazione qualora sia presente la maggioranza dei Consiglieri.
Ogni Consigliere ha diritto ad un voto e le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, esclusi i casi di modifiche allo Statuto, revoca dell’incarico al Segretario Generale o al Presidente e la rimozione dall’incarico di uno o più Consiglieri, per i quali è prevista la maggioranza qualificata dei tre quarti dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
Nel caso di impossibilità ad intervenire al Consiglio, è possibile conferire la delega, scrittasenza obbligo di forma particolare, ad un altro Consigliere. Ciascun Consigliere può assumere non più di una delega. In caso di assenza del Presidente, la riunione verrà presieduta dal Vice Presidente; nel caso in cui i presenti siano in numero pari il voto del Presidente, o del Vice Presidente, varrà doppio.
All’inizio della seduta del Consiglio verrà nominato, fra i presenti, il segretario responsabile della stesura del verbale finale a cui apporrà la propria firma, assieme a quella di chi presiede l’incontro.

Art. 19 – Il soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione nomina, qualora vi siano i presupposti di Legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Contabili, il quale può essere una persona fisica oppure un collegio. Nel caso di un collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal collegio stesso tra i suoi membri.
Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla e vigila sull’amministrazione della Fondazione, effettua verifiche di cassa, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.
Può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Il soggetto incaricato resta in carica 4 anni e può essere riconfermato.

Art. 20 – Requisiti di onorabilità

I componenti gli organi della Fondazione devono essere scelti tra persone di piena capacità civile e di indiscussa probità. Le cariche nell’ambito della Fondazione, comunque denominate, non possono essere ricoperte da coloro che

a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’art. 2382 del Codice Civile;
b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sen-si della Legge 27 dicembre 1956, n° 1423 e della Legge 31 maggio 1965, n° 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
- a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n° 267;
- alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto;
d) sono stati condannati per reati in materia tributaria, nonché per qualunque delitto non colposo;
e) sono stati condannati ad una delle pene di cui alla lettera c) con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso della estinzione del reato. 

I componenti gli organi della Fondazione devono portare a conoscenza dell’organo di appartenenza la sussistenza di situazioni che possano assumere rilevanza ai fini dalla permanenza del predetto requisito di onorabilità. L’organo competente, sulla base delle informazioni fornite dall’interessato, dovrà tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni, assumere le decisioni più idonee a salvaguardia degli interessi e dell’immagine della Fondazione.
Ciascun organo definisce le modalità e la documentazione sulla base della quale l’organo stesso provvede alla verifica dei suddetti requisiti.

Articolo 21 - Libri

L’ente deve tenere i seguenti libri:

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo; 
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo; 
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

Art. 22 – Scioglimento

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione della Fondazione, il patrimonio residuo, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell’art. 45, comma 1 del D.Lgs.117/2017 e salva diversa destinazione di legge, è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore.
Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio a mezzo raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D.Lgs.7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.

Art. 23 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, del D.Lgs.n. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Con il contributo di

GVS
GVS

FONDAZIONE HELPIDA

Partner

Media Partner